Disposizioni  urgenti sulle Materie Prime Critiche di interesse strategico italiano
Politiche

Disposizioni urgenti sulle Materie Prime Critiche di interesse strategico italiano

mdo  transizione ecologica | Giugno 25, 2024

DECRETO-LEGGE 25 giugno 2024, n. 84

Disposizioni  urgenti sulle Materie Prime Critiche di interesse strategico. (24G00102)

(GU n.147 del 25-6-2024)

Vigente al: 26-6-2024

 

Capo I

Progetti strategici e comitato nazionale

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

  Vista  la  direttiva  2009/31/CE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico  di biossido di carbonio e recante modifica  della  direttiva  85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE,  2001/80/CE,  2004/35/CE,  2006/12/CE,  2008/1/CE  e  del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;

  Visto il regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo  e  del Consiglio, dell'11 aprile 2024,  che  istituisce  un  quadro  atto  a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche  e  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.  168/2013,  (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020;

  Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante  «Norme  di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e  la  coltivazione delle miniere nel Regno»;

  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo»;

  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  recante «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni  della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per  le  materie  ed  i compiti di interesse comune delle  regioni,  delle  province  e  dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15 marzo 1997, n. 59»;  

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali  sull'ordinamento del lavoro  alle   dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n. 327,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni  legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme in materia ambientale»;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  2007,  n.  123,  in materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di lavoro»;

  Visto il decreto  legislativo  30  maggio  2008, n. 117,  recante «Attuazione della direttiva 2006/21/CE  relativa  alla  gestione  dei rifiuti delle  industrie  estrattive  e  che  modifica  la  direttiva 2004/35/CE»;

  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di contabilita' e finanza pubblica»;

  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2011,   n.   111,   recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2011,  n.  162,  recante «Attuazione della  direttiva  2009/31/CE  in  materia  di  stoccaggio eologico del biossido di carbonio, nonche' modifica delle  direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006»;

  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,   recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il  consolidamento dei conti pubblici»;

  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 289;

  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e  50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

  Visto  il  decreto  legislativo  9  giugno  2020,  n.  47,  recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del  Parlamento  europeo  e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni piu'  efficace  sotto  il profilo dei  costi  e  promuovere  investimenti  a  favore  di  basse emissioni di carbonio, nonche' adeguamento della normativa  nazionale alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2017/2392  relativo  alle attivita' di trasporto aereo e  alla  decisione  (UE)  2015/1814  del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  6  ottobre  2015  relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato»;

  Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023,  n.  13,  convertito,  con modificazioni,  dalla  legge  21  aprile   2023,   n.   41,   recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

  Vista la legge 27 dicembre  2023,  n.  206,  recante  «Disposizioni rganiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela  del  made in Italy»;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.  382,  recante  «Disciplina  dei  procedimenti  di  conferimento   dei permessi di ricerca e di concessioni di  coltivazione  di  giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale»;

  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza energetica 16 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 2024, recante «Istituzione del  registro  nazionale  di produttori e importatori di  pneumatici  soggetti  agli  obblighi  di gestione degli pneumatici fuori uso»;

  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di   emanare disposizioni  finalizzate  a  garantire  l'approvvigionamento   delle materie prime critiche e rafforzare la  resilienza  delle  catene  di approvvigionamento di tali materie;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per assicurare la pianificazione, l'esplorazione, l'estrazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/1252;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire lo sviluppo di progetti strategici riconoscendo la qualifica di progetti di rilevante interesse pubblico;

  Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere procedure di autorizzazione semplificate con riferimento ai progetti strategici;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2024;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del   Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

 

Emana

il seguente decreto-legge:

 Art. 1

Obiettivi generali e principi

   1. Il presente decreto definisce,  nelle  more  di  una  disciplina organica del settore delle materie  prime  critiche,  misure  urgenti finalizzate   all'attuazione   di   un   sistema   di   governo   per l'approvvigionamento  sicuro  e  sostenibile  delle   materie   prime critiche  considerate  «strategiche»  ai  sensi  degli  articoli   3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, del regolamento  (UE)  2024/1252,  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024,  in  ragione del  ruolo  fondamentale  delle  stesse  nella  realizzazione   delle transizioni verde e digitale e nella  salvaguardia  della  resilienza economica e dell'autonomia strategica.

  2.  In ragione del preminente interesse nazionale nell'approvvigionamento delle materie prime critiche strategiche di cui al comma 1 e considerata la necessità di garantire sul territorio nazionale il raggiungimento degli obiettivi previsti al regolamento (UE) 2024/1252, le disposizioni di cui al presente decreto stabiliscono criteri uniformi per assicurare la tempestiva e efficace realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2.

  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.