REGOLAMENTO (UE) 2024/1252 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 aprile 2024
che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)
L’accesso alle materie prime è essenziale per l’economia dell’Unione e per il funzionamento del mercato interno. Esiste una serie di materie prime non energetiche e non agricole che sono considerate critiche in quanto rivestono una grande importanza economica e sono esposte a un rischio di approvvigionamento elevato, spesso causato da un’alta concentrazione dell’offerta in pochi paesi terzi. Considerato il ruolo fondamentale di molte di queste materie prime critiche nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e dato il loro utilizzo in applicazioni di difesa e aerospaziali, nei prossimi decenni la domanda è destinata ad aumentare in modo esponenziale. Al contempo, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche e di una sempre più forte concorrenza per le risorse, il rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento sta aumentando. Inoltre, in mancanza di una gestione adeguata, l’aumento della domanda di materie prime critiche potrebbe determinare impatti ambientali e sociali negativi.
(2)
In considerazione della complessità e del carattere transnazionale delle catene del valore delle materie prime critiche, misure nazionali non coordinate volte a garantirne un approvvigionamento sicuro e sostenibile rischiano di compromettere il funzionamento del mercato interno. Le materie prime critiche sono spesso estratte in paesi o regioni specifici, a seconda della distribuzione geografica delle relative riserve, trasportate altrove per un’ulteriore trasformazione e poi vendute in tutto il mercato interno per essere utilizzate nei vari prodotti. Nella fase di trasformazione, le materie prime critiche sono spesso importate ed esportate più volte nel mercato interno prima di essere utilizzate in un’applicazione finale. Analogamente, il riciclaggio al termine del ciclo di vita dei prodotti ai fini del recupero delle materie prime critiche può avvenire spesso in paesi o regioni diversi da quelli in cui sono raccolti i rifiuti, ed è probabile che le materie prime secondarie risultanti siano riesportate per essere ulteriormente trasformate e utilizzate. Inoltre, le materie prime critiche sono necessarie all’inizio di molte catene del valore industriali e sono spesso fattori produttivi indispensabili per una vasta gamma di settori strategici, tra cui le energie rinnovabili, l’industria digitale e i settori aerospaziale e della difesa. Svolgono pertanto un ruolo essenziale nel sostenere le attività economiche nel mercato interno e le perturbazioni dell’approvvigionamento potrebbero avere un impatto transfrontaliero significativo tra gli Stati membri.
(3)
In tale contesto, azioni non coordinate da parte degli Stati membri rischiano di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno, ad esempio imponendo una regolamentazione divergente agli operatori di mercato, fornendo livelli diversi di accesso al monitoraggio del rischio di approvvigionamento, fornendo livelli diversi di sostegno ai progetti nazionali o creando ostacoli agli scambi transfrontalieri di materie prime critiche o di beni correlati tra Stati membri, creando così ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Inoltre, le azioni individuali degli Stati membri potrebbero non essere sufficienti a prevenire efficacemente perturbazioni dell’approvvigionamento di materie prime critiche o potrebbero risultare meno efficienti nel conseguire tale obiettivo.
(4)
Al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è pertanto opportuno istituire un quadro comune dell’Unione per garantire l’accesso a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e per salvaguardare la resilienza economica e l’autonomia strategica aperta dell’Unione.
(5)
In primo luogo, tale quadro dovrebbe definire le materie prime considerate strategiche e critiche e rafforzare la resilienza delle catene di approvvigionamento di tali materie prime nell’Unione, anche individuando e sostenendo alcuni progetti relativi alle materie prime, riconoscendoli come progetti strategici («progetti strategici») e cercando di incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di moderare l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione. In secondo luogo, è necessario prevedere misure volte a rafforzare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento attuali e futuri. In terzo luogo, il quadro dovrebbe contenere misure volte ad aumentare la circolarità e la sostenibilità delle materie prime critiche consumate nell’Unione.
(6)
Al fine di garantire che le misure stabilite nel presente regolamento si concentrino sulle materie prime più pertinenti, dovrebbero essere stilati un elenco di materie prime strategiche e un elenco di materie prime critiche. Tali elenchi dovrebbero basarsi su metodologie chiare, la cui applicazione dovrebbe essere comunicata dalla Commissione in modo aperto e trasparente. Tali elenchi dovrebbero servire anche ad orientare e coordinare gli sforzi degli Stati membri volti a contribuire alla realizzazione degli obiettivi del presente regolamento. L’elenco delle materie prime strategiche dovrebbe contenere materie prime che rivestono una grande importanza strategica per il funzionamento del mercato interno, tenendo conto del loro utilizzo in tecnologie strategiche alla base delle transizioni verde e digitale o nelle applicazioni di difesa o aerospaziali, che sono caratterizzate da un divario potenzialmente significativo tra l’offerta e la domanda prevista a livello mondiale e la cui produzione è relativamente difficile da incrementare, tra l’altro, anche a causa dei lunghi tempi di realizzazione dei nuovi progetti che aumentano la capacità di approvvigionamento. Per tener conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, è opportuno che l’elenco delle materie prime strategiche sia riesaminato periodicamente e, se necessario, aggiornato. Al fine di garantire che gli sforzi volti ad aumentare le capacità dell’Unione lungo la catena del valore, a rafforzare la capacità dell’Unione di monitorare e attenuare i rischi di approvvigionamento e ad aumentare la diversificazione dell’approvvigionamento si concentrino sulle materie prime per cui sono maggiormente necessari, talune misure pertinenti dovrebbero applicarsi esclusivamente all’elenco delle materie prime strategiche. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di creare elenchi aggiuntivi sulla base delle loro specifiche esigenze nazionali o di adottare adeguate misure a livello nazionale.
(7)
L’elenco delle materie prime critiche dovrebbe includere tutte le materie prime strategiche, nonché qualsiasi altra materia prima di grande importanza per l’intera economia dell’Unione, per la quale esiste un rischio elevato di perturbazione dell’approvvigionamento suscettibile di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno. Oltre alle tecnologie strategiche, in futuro anche altri settori potrebbero essere esposti a elevati rischi di approvvigionamento. Per tenere conto dei possibili cambiamenti tecnologici ed economici, è opportuno che la Commissione, in linea con la prassi attuale, effettui periodicamente una valutazione sulla base dei dati riguardanti la produzione, lo scambio, le applicazioni, il riciclaggio e la sostituzione per una vasta gamma di materie prime, al fine di aggiornare gli elenchi delle materie prime strategiche e critiche, in modo tale da riflettere l’evoluzione dell’importanza economica e del rischio di approvvigionamento associati a tali materie prime nel mercato interno. L’elenco delle materie prime critiche dovrebbe includere le materie prime che hanno raggiunto o superato le soglie per quanto riguarda sia l’importanza economica sia il rischio di approvvigionamento, senza attribuire alle materie prime pertinenti un ordine di importanza in termini di criticità. Tale valutazione dovrebbe essere basata su una media degli ultimi dati disponibili per un periodo di cinque anni. Le misure riguardanti il punto di contatto unico, la pianificazione, l’esplorazione, il monitoraggio, la circolarità e la sostenibilità previste nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a tutte le materie prime critiche.
(8)
Gli elenchi delle materie prime strategiche e critiche dovrebbero utilizzare denominazioni consolidate per le materie prime elencate. Per l’elenco delle materie prime strategiche, le denominazioni dovrebbero fare riferimento, se del caso, al grado di raffinazione che una materia prima deve raggiungere per poter essere utilizzata per la produzione di tecnologie strategiche. I riferimenti alle materie prime strategiche e critiche dovrebbero essere intesi come riferiti all’intera catena del valore di tali materie prime, anche nella loro forma non lavorata e in tutte le fasi della trasformazione che portano, se del caso, al grado specificato. È opportuno fornire un chiarimento eccezionale per la catena del valore dell’alluminio, menzionando, oltre all’alluminio, la bauxite, il suo minerale più importante, e l’allumina, la sua forma di trasformazione intermedia. In molti casi le materie prime strategiche e critiche sono estratte, trasformate o riciclate come sottoprodotti di altri principali processi di estrazione, trasformazione e riciclaggio. Pertanto, la natura di sottoprodotto delle materie prime non dovrebbe incidere sulla loro inclusione nell’elenco o sulla loro inclusione nell’ambito di applicazione delle relative disposizioni del presente regolamento.
(9)
Al fine di sostenere l’attuazione dei compiti relativi allo sviluppo di progetti strategici e al loro finanziamento, di programmi di esplorazione, di capacità di monitoraggio o di scorte strategiche e al fine di fornire alla Commissione una consulenza adeguata, è opportuno istituire un comitato europeo per le materie prime critiche («comitato»). Il comitato dovrebbe essere composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, con la possibilità di garantire la partecipazione di altre parti in qualità di osservatori, in particolare il Parlamento europeo. Al fine di sviluppare le competenze necessarie per l’esecuzione di determinati compiti, il comitato dovrebbe istituire dei sottogruppi permanenti sul finanziamento, l’accettabilità sociale, l’esplorazione, il monitoraggio e le scorte strategiche, nonché uno sulla circolarità, l’efficienza delle risorse e la sostituzione, che dovrebbero agire come una rete riunendo le autorità nazionali competenti e, quando necessario, consultare l’industria, il mondo accademico, la società civile e altri portatori di interessi. Le consulenze e i pareri del comitato non dovrebbero essere vincolanti e l’assenza di tali consulenze o pareri non dovrebbe impedire alla Commissione di svolgere i suoi compiti a norma del presente regolamento.
(10)
È necessario mettere in atto misure adeguate per stabilire un approccio comune ai progetti strategici dell’Unione attivi nell’estrazione, nella trasformazione o nel riciclaggio di materie prime strategiche o che contribuiscono alla produzione di materie sostitutive. Tali progetti strategici, unitamente agli sforzi degli Stati membri, dovrebbero contribuire ad aumentare le capacità per garantire un approvvigionamento sicuro di materie prime strategiche. Altre misure, riguardanti in particolare l’esplorazione o la circolarità, sono inoltre destinate a contribuire al rafforzamento delle diverse fasi della catena del valore.
(11)
Per ridurre il crescente rischio di perturbazioni dell’approvvigionamento dell’Unione suscettibili di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero rafforzare la capacità nelle diverse fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, al fine di contribuire al raggiungimento dei parametri di riferimento relativi alle capacità dell’Unione e alla diversificazione dell’approvvigionamento. Tali parametri di riferimento dovrebbero contribuire a orientare gli sforzi volti a rafforzare le capacità dell’Unione lungo tutte le fasi della catena del valore delle materie prime strategiche, compresi l’estrazione, la trasformazione e il riciclaggio, e ad aumentare la diversificazione degli approvvigionamenti esterni di materie prime strategiche. L’obiettivo dovrebbe essere quello di aumentare le capacità per ciascuna materia prima strategica in ogni fase della catena del valore, mirando nel contempo al raggiungimento dei parametri di riferimento per la capacità complessiva a livello di Unione in termini di estrazione, trasformazione e riciclaggio delle materie prime strategiche. In primo luogo, l’Unione dovrebbe incrementare l’utilizzo delle proprie risorse geologiche di materie prime strategiche e dotarsi di capacità che le consentano di estrarre le materie prime necessarie a coprire almeno il 10 % del consumo di materie prime strategiche dell’Unione. Tenendo conto del fatto che la capacità estrattiva è fortemente dipendente dalla disponibilità di risorse geologiche dell’Unione, il raggiungimento di tale parametro di riferimento dipende da tale disponibilità. In secondo luogo, al fine di creare una catena del valore completa ed evitare eventuali strozzature nelle fasi intermedie, anche la capacità di trasformazione dell’Unione dovrebbe essere aumentata e l’Unione dovrebbe poter coprire almeno il 40 % del consumo annuo di materie prime strategiche. In terzo luogo, stando alle previsioni, nei prossimi decenni una quota crescente del consumo di materie prime strategiche nell’Unione potrebbe essere coperta da materie prime secondarie, il che migliorerebbe sia la sicurezza sia la sostenibilità dell’approvvigionamento di materie prime dell’Unione. La capacità di riciclaggio dell’Unione dovrebbe pertanto poter coprire almeno il 25 % del consumo annuo di materie prime strategiche nell’Unione e l’Unione dovrebbe poter riciclare una quantità significativamente crescente di ciascuna materia critica strategica dai rifiuti. Per i flussi di rifiuti e le materie prime strategiche per i quali sono disponibili informazioni sufficienti per stimare la capacità di riciclaggio dell’Unione espressa in termini di quota delle materie prime strategiche contenute in tali flussi di rifiuti, è opportuno fissare un ulteriore parametro di riferimento basato sui rifiuti. Anche gli sforzi di accompagnamento volti a migliorare l’efficienza delle risorse attraverso la ricerca e l’innovazione, la sostituzione, la sensibilizzazione e altre misure pertinenti faciliteranno il raggiungimento di tali parametri di riferimento. L’orizzonte temporale di tali parametri di riferimento è il 2030, in linea con gli obiettivi sul clima e l’energia stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e con gli obiettivi digitali stabiliti nella decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che essi sostengono. Inoltre, la creazione di posti di lavoro qualificati, compresi tra l’altro lo sviluppo di competenze e le transizioni da un posto di lavoro all’altro, farà fronte ai rischi presenti nel mercato del lavoro del settore e contribuirà a garantire la competitività dell’Unione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero inoltre incentivare il progresso tecnologico e l’efficienza delle risorse al fine di contenere l’aumento previsto del consumo di materie prime critiche nell’Unione al di sotto di proiezioni di riferimento adeguate. Nel contesto della preparazione delle misure di esecuzione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), la Commissione dovrebbe considerare il possibile contributo dei requisiti per la progettazione ecocompatibile al conseguimento delle priorità dell’Unione stabilite nel presente regolamento.
(12)
Per quanto riguarda alcune materie prime, l’approvvigionamento dell’Unione dipende quasi esclusivamente da un unico paese. Simili dipendenze creano un rischio elevato di perturbazioni dell’approvvigionamento suscettibili di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno. Al fine di contenere tale rischio potenziale e aumentare la resilienza economica dell’Unione, è opportuno adoperarsi affinché entro il 2030 l’Unione non dipenda per oltre il 65 % da un unico paese terzo per quanto riguarda l’approvvigionamento di qualsiasi materia prima strategica, non trasformata e in qualsiasi fase di trasformazione, riservando comunque un’attenzione particolare ai paesi con cui l’Unione ha instaurato un partenariato strategico («partenariato strategico»), un accordo di libero scambio o altre forme di cooperazione che riguardano le materie prime, in quanto forniscono maggiori garanzie sui rischi di approvvigionamento.
(13)
Al fine di garantire il rispetto dei parametri di riferimento in tempo utile, la Commissione, coadiuvata dal comitato, dovrebbe seguire i progressi compiuti verso il raggiungimento dei parametri di riferimento e verso il contenimento della domanda e redigere una relazione in merito. Qualora i progressi verso il raggiungimento dei parametri di riferimento e verso il contenimento della domanda presentati nella relazione risultino in generale insufficienti, la Commissione dovrebbe valutare la fattibilità e la proporzionalità di misure aggiuntive. Una mancanza di progressi riguardanti un singolo o un ridotto insieme di materie prime strategiche non dovrebbe, in linea di principio, comportare la necessità di intensificare gli sforzi dell’Unione.
(14)
La Commissione, con il sostegno del comitato, dovrebbe individuare nell’Unione progetti destinati ad avviare o a espandere l’estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche o la produzione e la diffusione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche, con l’obiettivo di riconoscere tali progetti come progetti strategici. Un sostegno efficace ai progetti strategici può potenzialmente migliorare l’accesso alle materie prime strategiche per i settori a valle, creare opportunità economiche lungo la catena del valore, anche per le piccole e medie imprese (PMI), e contribuire alla creazione di posti di lavoro. Pertanto, al fine di garantire lo sviluppo di progetti strategici in tutta l’Unione, tali progetti dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione semplificate e prevedibili e di un sostegno nell’accesso ai finanziamenti. Tali misure potrebbero altresì ispirare miglioramenti in altre procedure di autorizzazione e nell’accesso ai finanziamenti per progetti relativi a materie prime critiche o di altro tipo. Prima di ricevere tale sostegno, i progetti dovrebbero essere valutati in base a una serie di criteri, al fine di garantirne il valore aggiunto e di orientare il sostegno. Anche i progetti relativi alle materie prime in cui le materie prime strategiche sono un sottoprodotto, compresi i rottami ferrosi, dovrebbero essere ammissibili a tale sostegno se soddisfano tutti i relativi criteri. Per essere riconosciuti come progetti strategici nell’Unione, i progetti dovrebbero rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche dell’Unione. I progetti dovrebbero altresì dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente, compreso il volume previsto di materie prime strategiche o di materie sostitutive con cui aumentano la capacità dell’Unione, escluse le materie prodotte a fini di ricerca, essere attuati in modo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale, nonché presentare benefici transfrontalieri, al di là degli Stati membri interessati, compresi gli effetti di ricaduta a valle della catena del valore. Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare il riconoscimento del progetto come strategico attraverso una decisione. Poiché un riconoscimento veloce è fondamentale per sostenere in modo efficace la sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione, il processo di valutazione dovrebbe rimanere semplice e non eccessivamente oneroso.
(15)
Nel valutare se un progetto in un paese terzo o in un paese o territorio d’oltremare (PTOM) contribuisca alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione, è opportuno tenere conto, in particolare, dello status dei PTOM nell’ambito del diritto dell’Unione. I PTOM possono contribuire all’accesso sicuro dell’Unione a un approvvigionamento sostenibile di materie prime strategiche e critiche, in particolare nel quadro di partenariati strategici.
(16)
La Commissione, con l’aiuto del comitato, dovrebbe individuare nei paesi terzi o nei PTOM i progetti strategici destinati ad avviare o a espandere l’estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche, o la produzione di materiali che possano sostituire le materie prime strategiche nelle tecnologie strategiche. Onde garantirne l’attuazione efficace, i progetti strategici dovrebbero beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti, ad esempio attraverso l’accesso a meccanismi di riduzione dei rischi per gli investimenti. Al fine di garantirne il valore aggiunto, i progetti dovrebbero essere valutati in base a una serie di criteri. Come i progetti strategici nell’Unione, i progetti strategici nei paesi terzi dovrebbero rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche dell’Unione e dovrebbero dimostrare una fattibilità tecnica sufficiente. Sia i progetti strategici nell’Unione sia i progetti strategici nei paesi terzi o nei PTOM dovrebbero rispettare lo stesso livello di sostenibilità sociale e ambientale. Per diventare un progetto strategico in un mercato emergente o in un’economia in via di sviluppo, un progetto dovrebbe essere reciprocamente vantaggioso per l’Unione e per il paese terzo interessato e apportare valore aggiunto in tale paese, tenendo conto anche della sua coerenza con la politica commerciale comune dell’Unione. Tale valore potrebbe scaturire dal contributo di un progetto a più di una fase della catena del valore, come pure dalla realizzazione, attraverso il progetto, di benefici economici e sociali più ampi, compresa la creazione di posti di lavoro in linea con le norme internazionali. Qualora la Commissione ritenga che tali criteri siano soddisfatti, dovrebbe pubblicare il riconoscimento del progetto come strategico attraverso una decisione.
(17)
Al fine di garantire la sostenibilità dell’aumento della produzione di materie prime critiche, i nuovi progetti relativi alle materie prime critiche dovrebbero essere pianificati e attuati in modo sostenibile, contemplando tutti gli aspetti di sostenibilità evidenziati nella pubblicazione della Commissione dell’11 settembre 2021 dal titolo «Principi dell’UE per le materie prime sostenibili», tra cui la garanzia della protezione dell’ambiente, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti socialmente negativi attraverso l’uso di pratiche socialmente sostenibili, compresi il rispetto dei diritti umani, ad esempio i diritti delle donne, e pratiche commerciali trasparenti. I progetti dovrebbero altresì garantire un impegno in buona fede e consultazioni estese ed eque con i portatori di interessi, quali le comunità locali e i popoli indigeni. È opportuno prestare particolare attenzione al rispetto dei diritti umani laddove un progetto comporti un potenziale reinsediamento. Al fine di consentire ai promotori di progetti di soddisfare tale criterio in modo chiaro ed efficiente, dovrebbero essere considerate sufficienti la conformità al diritto dell’Unione o nazionale, alle norme, agli orientamenti e ai principi internazionali pertinenti, a seconda dei casi, o la partecipazione a un sistema di certificazione riconosciuto a norma del presente regolamento.
(18)
In linea con il principio di precauzione, la Commissione non dovrebbe riconoscere progetti di estrazione mineraria nei fondali marini profondi come progetti strategici prima che gli effetti dell’estrazione mineraria nei fondali marini profondi sull’ambiente marino, sulla biodiversità e sulle attività umane siano stati sufficientemente studiati, i rischi siano stati compresi e le tecnologie e le pratiche operative siano in grado di dimostrare che l’ambiente non subisce gravi danni.
(19)
Qualsiasi promotore di un progetto relativo a materie prime strategiche dovrebbe poter richiedere alla Commissione il riconoscimento del proprio progetto come progetto strategico. La domanda dovrebbe includere i documenti pertinenti e gli elementi di prova relativi ai criteri. Ai fini di una migliore valutazione della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, della fattibilità del progetto, come pure del livello di attendibilità delle stime, il promotore del progetto dovrebbe fornire anche una classificazione del progetto secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse. Per consentirne una convalida oggettiva di tale classificazione, il promotore del progetto dovrebbe supportarla con elementi di prova pertinenti. Alla domanda dovrebbe essere allegato anche un calendario del progetto, al fine di stimare quando quest’ultimo potrebbe contribuire al raggiungimento dei parametri di riferimento per quanto riguarda la capacità interna o la diversificazione. Poiché l’accettabilità sociale dei progetti minerari è fondamentale per la loro efficace attuazione, il promotore del progetto dovrebbe altresì fornire un piano contenente misure volte a facilitarla. È opportuno riservare una particolare attenzione alle parti sociali, alla società civile e agli organismi di vigilanza. Il promotore del progetto dovrebbe inoltre presentare un piano aziendale che contenga informazioni riguardanti la sostenibilità finanziaria del progetto e fornisca una panoramica dei finanziamenti, dell’assetto proprietario e degli accordi di acquisto dei prodotti del progetto già garantiti, come pure stime riguardanti la potenziale creazione di posti di lavoro e il fabbisogno del progetto in termini di forza lavoro qualificata, nonché di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione. Al fine di armonizzare il processo di presentazione delle domande, la Commissione dovrebbe fornire un modello unico per le domande.
(20)
Le domande relative ai progetti che possono avere ripercussioni sui popoli indigeni dovrebbero includere un piano contenente misure intese a una consultazione costruttiva dei popoli indigeni interessati, alla prevenzione e alla riduzione al minimo degli impatti negativi su tali popoli indigeni e, se del caso, a un equo indennizzo. Se tali concetti sono disciplinati dal diritto nazionale applicabile al progetto, il piano potrebbe invece descrivere tali misure. Per i progetti in paesi terzi che prevedono attività di estrazione che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), il promotore del progetto dovrebbe inoltre fornire un piano per migliorare lo stato ambientale dei siti interessati dopo la fine dell’estrazione. Se il progetto è situato in un’area protetta, il promotore del progetto dovrebbe valutare ubicazioni alternative tecnicamente adeguate e descriverle in un piano, indicando i motivi per cui non sono considerate adeguate per l’ubicazione del progetto.
(21)
Per strutturare il processo, la Commissione dovrebbe organizzare un invito aperto con date di scadenza regolari, corrispondenti alle date delle riunioni del comitato, affinché i promotori dei progetti possano presentare domanda di riconoscimento dei propri progetti come progetti strategici. Al fine di fornire chiarezza ai promotori dei progetti per quanto riguarda le loro domande relative a progetti strategici, la Commissione dovrebbe rispettare un termine per decidere se riconoscere un progetto come strategico. Per far fronte a casi particolarmente complessi o di un numero elevato di domande a una data di scadenza, la Commissione dovrebbe poter prorogare tale termine una volta. Dovrebbe condividere la sua valutazione con il comitato prima che questo si riunisca e dovrebbe tenere conto del parere del comitato nel decidere se riconoscere un progetto come progetto strategico.
(22)
Poiché, per garantire l’attuazione efficace di un progetto strategico, è necessaria la cooperazione dello Stato membro sul cui territorio il progetto sarà attuato, tale Stato membro dovrebbe avere il diritto di opporsi e impedire quindi che un progetto sia riconosciuto come progetto strategico contro la sua volontà. In tal caso, lo Stato membro dovrebbe fornire le motivazioni del rifiuto, facendo riferimento ai criteri previsti nel presente regolamento. Analogamente, l’Unione non dovrebbe riconoscere un progetto come progetto strategico ove questo debba essere attuato da un paese terzo contro la volontà del governo di tale paese e dovrebbe pertanto astenersi dal farlo qualora il governo di un paese terzo si opponga.
(23)
Per evitare abusi dello status di progetto strategico, la Commissione dovrebbe poter revocare il riconoscimento di un progetto strategico, fornendone le motivazioni, previa consultazione del comitato e del promotore del progetto responsabile, nel caso in cui il progetto strategico non soddisfi più le condizioni o nel caso in cui il riconoscimento fosse basato su una domanda contenente informazioni errate pertinenti per la valutazione dei criteri di selezione. Al fine di attrarre investimenti a lungo termine e garantire la certezza giuridica, in caso di aggiornamenti dell’elenco delle materie prime strategiche in un allegato, un progetto strategico dovrebbe mantenere il proprio status per un periodo ragionevole dopo la revoca.
(24)
Alla luce della loro importanza per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche e salvaguardare il funzionamento del mercato interno, i progetti strategici dovrebbero essere considerati di pubblico interesse. Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche è di fondamentale importanza sia per il buon esito delle transizioni verde e digitale sia ai fini della resilienza dei settori di difesa e aerospaziale. Al fine di contribuire alla sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche nell’Unione, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un sostegno alle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni per accelerare la realizzazione dei progetti strategici conformemente al diritto dell’Unione.
(25)
La procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni garantisce che i progetti relativi alle materie prime critiche siano sicuri e protetti e rispettino le prescrizioni in materia ambientale, sociale e di sicurezza. Il diritto ambientale dell’Unione stabilisce condizioni comuni per il contenuto della procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, garantendo in tal modo un livello elevato di protezione ambientale e consentendo lo sfruttamento sostenibile delle potenzialità dell’Unione lungo la catena del valore delle materie prime. Il riconoscimento di un progetto come progetto strategico non dovrebbe pertanto pregiudicare le eventuali condizioni applicabili al rilascio delle autorizzazioni per i relativi progetti, tra cui quelle di cui alla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (8), alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11), alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e alla direttiva 2006/21/CE.
(26)
Allo stesso tempo, l’imprevedibilità, la complessità e, talvolta, l’eccessiva durata delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni mettono a rischio la sicurezza degli investimenti necessari per l’efficace sviluppo di progetti relativi alle materie prime strategiche. Anche la struttura e la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti possono variare notevolmente tra gli Stati membri. Pertanto, al fine di garantire e accelerare la loro efficace attuazione, gli Stati membri dovrebbero applicare ai progetti strategici procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e prevedibili. A tal fine, i progetti strategici dovrebbero avere uno status prioritario a livello nazionale volto ad assicurarne la rapida gestione amministrativa e il trattamento d’urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano. È opportuno che il presente regolamento non impedisca alle autorità competenti di razionalizzare il rilascio delle autorizzazioni per progetti sulla catena del valore delle materie prime critiche che non sono progetti strategici.
(27)
L’autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni dovrebbe considerare i progetti strategici di pubblico interesse, dati il ruolo da essi rivestito nel garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime strategiche dell’Unione e il loro contributo all’autonomia strategica aperta dell’Unione e alle transizioni verde e digitale. I progetti strategici che hanno un impatto negativo sull'ambiente, nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2000/60/CE, 92/43/CEE o 2009/147/CE o di atti legislativi dell’Unione sul ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e di acqua dolce, dovrebbero poter essere autorizzati laddove l'autorità responsabile del rilascio delle autorizzazioni giunga alla conclusione, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso, che l'interesse pubblico tutelato dal progetto è superiore a tali impatti, purché tutte le condizioni pertinenti stabilite in tali atti giuridici siano soddisfatte. La valutazione caso per caso dovrebbe tenere debitamente conto della specificità geologica dei siti di estrazione, che vincola le decisioni in merito all’ubicazione a causa della mancanza di ubicazioni alternative per tali siti.
(28)
Al fine di ridurre la complessità e migliorare l’efficienza e la trasparenza della procedura di rilascio delle autorizzazioni, i promotori dei progetti relativi alle materie prime critiche dovrebbero poter interagire con un punto di contatto unico, incaricato di facilitare e coordinare l’intera procedura di rilascio delle autorizzazioni. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero istituire o designare uno o più punti di contatto, garantendo nel contempo che i promotori dei progetti debbano interagire con un punto di contatto unico. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere se un punto di contatto unico sia anche un’autorità che prende decisioni di autorizzazione. Gli Stati membri dovrebbero dotare i propri punti di contatto unici di personale e risorse sufficienti affinché questi possano assolvere in modo efficace le proprie responsabilità. Inoltre, il promotore del progetto dovrebbe poter contattare un’unità amministrativa pertinente in seno al punto di contatto unico per garantire che vi sia un contatto accessibile.
(29)
In funzione della loro organizzazione interna, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se istituire o designare i propri punti di contatto unici a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter istituire o designare, al livello amministrativo da essi scelto, punti di contatto unici diversi che si concentrino esclusivamente su progetti relativi alle materie prime critiche riguardanti una fase specifica della catena del valore, vale a dire l’estrazione, la trasformazione o il riciclaggio. Allo stesso tempo, i promotori di progetti dovrebbero poter individuare facilmente il punto di contatto unico responsabile del loro progetto. A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella zona geografica corrispondente al livello amministrativo al quale hanno scelto di istituire o designare il proprio punto di contatto unico, sia presente un solo punto di contatto unico responsabile per una specifica fase della catena del valore. Poiché molti progetti relativi alle materie prime critiche riguardano più di una fase della catena del valore, onde evitare confusione gli Stati membri dovrebbero garantire la designazione tempestiva di un punto di contatto unico per tali progetti.
(30)
Al fine di garantire chiarezza in merito allo status dei progetti strategici per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni e limitare l’efficacia di possibili contenziosi ingiustificati, senza tuttavia pregiudicare un efficace controllo giurisdizionale, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché eventuali controversie riguardanti la procedura di rilascio delle autorizzazioni per progetti strategici siano risolte tempestivamente. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i richiedenti e i promotori di progetti abbiano accesso a procedure di risoluzione delle controversie semplici e che i progetti strategici siano oggetto di un trattamento d’urgenza in tutte le procedure giudiziarie e di risoluzione delle controversie che li riguardano, se e nella misura in cui il diritto nazionale prevede simili procedure d’urgenza.
(31)
Al fine di consentire ai cittadini e alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in ulteriori oneri amministrativi inutili, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (13), che ha istituito lo sportello digitale unico, prevede norme generali per la messa a disposizione di informazioni in linea, procedure e servizi di assistenza rilevanti per il funzionamento del mercato interno. Le prescrizioni in materia di informazione e le procedure stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere conformi alle prescrizioni del regolamento (UE) 2018/1724. Nella fattispecie, dovrebbe essere assicurato che i promotori di un progetto strategico possano accedere alle procedure riguardanti le procedure di rilascio delle autorizzazioni ed espletarle interamente online, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1724.
(32)
Onde garantire ai promotori di progetti e agli altri investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti strategici, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di rilascio delle autorizzazioni relative a tali progetti non superi dei termini prestabiliti. Per quanto riguarda i progetti strategici che prevedono soltanto la trasformazione o il riciclaggio, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe essere superiore a 15 mesi. Per quanto riguarda i progetti strategici che riguardano l’estrazione, in considerazione della complessità e della portata degli impatti potenziali, la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni non dovrebbe essere superiore a 27 mesi. Tuttavia, la preparazione del rapporto di valutazione dell’impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE è di competenza del promotore del progetto e non dovrebbe essere inclusa nei termini cui gli Stati membri sono vincolati. A tal fine, il punto di contatto unico dovrebbe notificare la data entro la quale il promotore del progetto deve presentare il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale e qualsiasi periodo compreso tra tale data notificata e l’effettiva presentazione del rapporto non dovrebbe essere conteggiato ai fini dei termini. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi quando, dopo le necessarie consultazioni, il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari per completare il rapporto di valutazione dell’impatto ambientale. In casi eccezionali connessi alla natura, alla complessità, all’ubicazione o alle dimensioni del progetto proposto, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare i termini. Tali casi eccezionali potrebbero riguardare circostanze impreviste che determinano la necessità di integrare o completare le valutazioni ambientali relative al progetto.
(33)
Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le autorità responsabili dispongano di risorse e personale sufficienti per consentire a tali autorità di rispettare in modo efficace i termini loro imposti. Attraverso lo strumento di sostegno tecnico istituito dal regolamento (UE) 2021/240 (14), la Commissione dovrebbe fornire agli Stati membri, su loro richiesta, un sostegno per l’elaborazione, lo sviluppo e l’attuazione di riforme che riguardano anche il rafforzamento della capacità amministrativa relativa alla procedura nazionale di rilascio delle autorizzazioni, come il punto di contatto unico.
(34)
Le valutazioni ambientali e le autorizzazioni richieste a norma del diritto dell’Unione, anche per quanto riguarda le acque, il suolo, gli habitat e gli uccelli, costituiscono parte integrante della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto relativo alle materie prime e rappresentano una salvaguardia essenziale per garantire la prevenzione o la riduzione al minimo degli impatti ambientali negativi. Tuttavia, al fine di garantire che la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici sia prevedibile e tempestiva, dovrebbe essere sfruttata qualsiasi possibilità di semplificare le valutazioni e le autorizzazioni richieste, senza ridurre il livello di protezione ambientale o la qualità delle valutazioni. A tal fine, è opportuno che le valutazioni necessarie siano aggregate attraverso una procedura congiunta o coordinata per evitare inutili sovrapposizioni. Inoltre, i promotori di progetti e le autorità responsabili dovrebbero poter esprimere esplicitamente il proprio accordo in merito alla portata della valutazione aggregata prima della sua attuazione, al fine di evitare azioni di monitoraggio superflue. Infine, ai fini di tale procedura congiunta o coordinata, i promotori di progetti dovrebbero poter interagire con un’unica autorità.
(35)
I conflitti nell’uso del territorio possono creare ostacoli alla realizzazione dei progetti relativi alle materie prime critiche. Piani ben progettati, compresi piani territoriali e di zonizzazione, che tengano conto della possibilità di attuare progetti relativi a materie prime critiche e di cui siano valutati i potenziali impatti ambientali, possono contribuire a contemperare beni e interessi pubblici, riducendo il rischio di conflitti e accelerando la realizzazione sostenibile di progetti relativi alle materie prime critiche nell’Unione. Nel redigere i piani pertinenti le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dovrebbero pertanto prendere in considerazione l’inclusione di disposizioni riguardanti i progetti relativi alle materie prime critiche. Ciò lascia impregiudicate le prescrizioni esistenti in materia di valutazione dei potenziali impatti ambientali di tali piani e la qualità richiesta di tali valutazioni.
(36)
All’interno dell’Unione è spesso difficile accedere ai finanziamenti per la realizzazione di progetti relativi alle materie prime critiche. I mercati delle materie prime critiche sono spesso caratterizzati da elevata volatilità dei prezzi, tempi lunghi, concentrazione elevata e opacità. Inoltre, il finanziamento del settore richiede un livello elevato di conoscenze specialistiche di cui spesso gli istituti finanziari non dispongono. Per ovviare a tali problematiche e contribuire a garantire un approvvigionamento di materie prime strategiche stabile e affidabile, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero offrire assistenza nell’accesso ai finanziamenti e al sostegno amministrativo.
(37)
Una catena del valore europea forte è necessaria per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento al fine di salvaguardare il funzionamento del mercato interno e l’aumento delle capacità può essere conseguito soltanto con mezzi finanziari adeguati, parte dei quali potrebbe provenire dai fondi dell’Unione esistenti. I progetti relativi alle materie prime critiche, compresi i progetti strategici, potrebbero essere ammissibili a beneficiare di tali fondi se sono rispettate le prescrizioni dei programmi pertinenti, ad esempio in relazione all’ubicazione geografica, all’ambiente o al loro contributo all’innovazione. I fondi pertinenti comprendono programmi della politica di coesione, come il Fondo europeo di sviluppo regionale istituito dal regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), la cui assegnazione di sovvenzioni per promuovere la coesione regionale può consentire alle PMI di sviluppare progetti innovativi, ad esempio legati alla riduzione del consumo energetico nella trasformazione delle materie prime. Il Fondo per una transizione giusta, istituito dal regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio (16),potrebbe essere anch’esso utilizzato per sostenere questo tipo di progetti, a condizione che contribuiscano a ridurre i costi sociali ed economici della transizione verde. Inoltre, il dispositivo per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (17), in particolare il suo capitolo dedicato al piano REPowerEU, incentrato sulla sicurezza energetica e sulla diversificazione dell’approvvigionamento energetico, potrebbe essere mobilitato per sostenere progetti riguardanti, ad esempio, il riciclaggio o il recupero di materie prime. Il Fondo per l’innovazione istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18), il cui obiettivo è in particolare quello di orientare verso il mercato tecnologie pulite e innovative, potrebbe concedere sovvenzioni, tra l’altro, per consentire lo sviluppo della capacità di riciclaggio delle materie prime connesse alle tecnologie a basse emissioni di carbonio. Inoltre, InvestEU, istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), è il programma faro dell’Unione per stimolare gli investimenti, specie nel quadro della transizione verde e digitale, con la fornitura di finanziamenti e assistenza tecnica. Attraverso il ricorso a meccanismi di finanziamento misto, InvestEU contribuisce ad attirare ulteriori capitali pubblici e privati. La Commissione collaborerà con i partner esecutivi di InvestEU per incrementare il sostegno e gli investimenti a favore di progetti pertinenti, in linea con gli obiettivi comuni stabiliti nel regolamento (UE) 2021/523 e nel presente regolamento. Infine, i progetti nei paesi terzi che contribuiscono alla diversificazione dell’approvvigionamento dell’Unione potrebbero essere sostenuti attraverso fondi pertinenti, quali lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus, istituiti dal regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (20).
(38)
Al fine di superare i limiti degli sforzi di investimento pubblici e privati, attualmente spesso frammentati, e facilitare l’integrazione e la redditività dell’investimento, la Commissione, gli Stati membri e le banche di promozione dovrebbero migliorare il coordinamento e creare sinergie tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell’Unione e nazionale, nonché assicurare un coordinamento e una collaborazione migliori con l’industria e i principali portatori di interessi del settore privato. A tal fine, è opportuno istituire un apposito sottogruppo del comitato che riunisca esperti degli Stati membri e della Commissione e anche delle istituzioni finanziarie pubbliche pertinenti. Tale sottogruppo dovrebbe discutere le necessità di finanziamento dei singoli progetti strategici e le possibilità di finanziamento esistenti a loro disposizione al fine di fornire ai promotori di progetti un’indicazione sul miglior modo per accedere a tali possibilità di finanziamento. Nel discutere le possibilità di finanziamento di progetti strategici in paesi terzi e nel formulare raccomandazioni al riguardo, il comitato dovrebbe tenere conto in particolare della strategia «Global Gateway», stabilita nella comunicazione congiunta della Commissione e dall’alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, del 1o dicembre 2021, dal titolo «Il Global Gateway».
(39)
Gli investimenti privati di imprese, investitori finanziari e acquirenti dei prodotti del progetto sono essenziali. Qualora gli investimenti privati da soli non fossero sufficienti, per garantire l’efficace attuazione dei progetti lungo la catena del valore delle materie prime critiche potrebbe essere necessario un sostegno pubblico, ad esempio sotto forma di garanzie, prestiti o investimenti azionari o quasi azionari. Tale sostegno pubblico può costituire aiuti di Stato. Tali aiuti di Stato dovrebbero avere un effetto di incentivazione ed essere necessari, adeguati e proporzionati. La disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, che è stata recentemente oggetto di un’approfondita revisione in linea con gli obiettivi della duplice transizione, offre ampie possibilità di sostegno agli investimenti lungo la catena del valore delle materie prime critiche, a determinate condizioni.
(40)
Il sostegno pubblico è utilizzato per ovviare a specifiche carenze del mercato individuate o a situazioni di investimento non ottimali, in modo proporzionato, e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l’Unione.
(41)
La volatilità dei prezzi di diverse materie prime strategiche, esacerbata dai mezzi limitati per coprirli sui mercati a termine, crea un ostacolo sia per i promotori di progetti che vogliono assicurarsi il finanziamento di progetti relativi a materie prime strategiche sia per i consumatori a valle che intendono garantirsi prezzi stabili e prevedibili per i fattori produttivi chiave. Nel tentativo di ridurre l’incertezza sui prezzi futuri delle materie prime strategiche e limitare così il rischio di approvvigionamento per salvaguardare il funzionamento del mercato interno, è necessario prevedere l’istituzione di un sistema che consenta sia agli acquirenti dei prodotti del progetto interessati sia ai promotori di progetti strategici di indicare le proprie offerte di acquisto o di vendita e di entrare in contatto nel caso in cui le rispettive offerte siano potenzialmente compatibili.
(42)
Le conoscenze esistenti e la mappatura delle presenze di materie prime nell’Unione sono state sviluppate in un periodo in cui garantire l’approvvigionamento di materie prime critiche per lo sviluppo di tecnologie strategiche non era una priorità. La mancanza di informazioni geologiche aggiornate sulle materie prime critiche nell’Unione potrebbe compromettere lo sviluppo di progetti di estrazione, indebolendo così gli sforzi volti a ridurre il rischio di approvvigionamento e a salvaguardare il funzionamento del mercato interno. Per acquisire e aggiornare le informazioni sulle presenze di materie prime critiche è opportuno che gli Stati membri elaborino, se del caso sulla base delle condizioni geologiche, programmi nazionali di mappatura per l’esplorazione generale delle materie prime critiche e dei principali minerali con cui sono estratte. Essi dovrebbero includere misure come la mappatura geologica, le campagne geochimiche, le indagini geoscientifiche e la rielaborazione delle serie di dati geoscientifici esistenti. In questo modo si aumenta la probabilità di localizzare nuovi giacimenti, il che a sua volta dovrebbe stimolare gli investimenti nell’esplorazione. I programmi di esplorazione dovrebbero inoltre prendere in considerazione l’uso di nuove tecniche che consentano di individuare le mineralizzazioni a una profondità superiore rispetto alle tecniche convenzionali. Per facilitare lo sviluppo di progetti di estrazione, è opportuno che gli Stati membri rendano pubbliche certe informazioni di base acquisite durante i rispettivi programmi nazionali di esplorazione, utilizzando, se del caso, il quadro dell’Infrastruttura per l’informazione territoriale istituita dalla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), e che forniscano informazioni più dettagliate ove richiesto. La Commissione dovrebbe poter emanare orientamenti al fine di promuovere un formato armonizzato per i programmi di esplorazione.
(43)
I dati e i servizi spaziali derivati dall’osservazione della Terra possono sostenere le iniziative tese alla creazione di catene del valore sostenibili delle materie prime critiche, fornendo un flusso continuo di informazioni, che potrebbero essere utili per attività come il monitoraggio e la gestione delle zone minerarie, la valutazione dell’impatto ambientale e socio-economico o l’esplorazione delle risorse minerarie. Poiché l’osservazione della Terra può inoltre fornire dati su zone remote e inaccessibili, è opportuno che, per quanto possibile, gli Stati membri ne tengano conto al momento dell’elaborazione e dell’attuazione dei programmi nazionali di esplorazione.
(44)
Sebbene il rafforzamento della catena del valore delle materie prime critiche dell’Unione sia necessario per garantire una maggiore sicurezza dell’approvvigionamento, le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche rimarranno globali ed esposte a fattori esterni. Eventi recenti o in corso, che vanno dalla crisi COVID-19 all’aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell’Ucraina, hanno sottolineato la vulnerabilità alle perturbazioni di alcune catene di approvvigionamento dell’Unione. Per garantire che le industrie dell’Unione e degli Stati membri siano in grado di anticipare le perturbazioni dell’approvvigionamento e siano preparate a sopportarne le conseguenze, è opportuno elaborare misure per potenziare la capacità di monitoraggio, coordinare le scorte strategiche e rafforzare la preparazione delle imprese.
(45)
Quando si tratta di consapevolezza e anticipazione del rischio, gli Stati membri non possiedono le stesse capacità e non hanno tutti sviluppato strutture dedicate che monitorano le catene di approvvigionamento di materie prime critiche e che potrebbero informare le imprese sui potenziali rischi di perturbazione dell’approvvigionamento. Analogamente, sebbene alcune imprese abbiano investito nel monitoraggio delle loro catene di approvvigionamento, altre non hanno la capacità di farlo. Pertanto, alla luce della dimensione globale delle catene di approvvigionamento delle materie prime critiche e della loro complessità, è opportuno che la Commissione sviluppi un quadro operativo di monitoraggio dedicato che valuti i rischi di approvvigionamento delle materie prime critiche e garantisca che le informazioni raccolte siano rese disponibili alle autorità pubbliche e ai soggetti privati, aumentando così le sinergie tra gli Stati membri. Per garantire che le catene del valore dell’Unione siano sufficientemente preparate ad affrontare potenziali perturbazioni dell’approvvigionamento suscettibili di falsare la concorrenza e di frammentare il mercato interno, come quelle causate da conflitti geopolitici, la Commissione dovrebbe condurre delle prove di stress per valutare la vulnerabilità delle catene di approvvigionamento delle materie prime strategiche e la loro esposizione ai rischi di approvvigionamento. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a tale esercizio conducendo, quando possibile, tali prove di stress attraverso i loro organi nazionali di approvvigionamento e informazione sulle materie prime critiche. Il comitato dovrebbe garantire il coordinamento dell’attuazione delle prove di stress da parte della Commissione e degli Stati membri. Nel caso in cui nessuno Stato membro abbia la capacità di eseguire le prove di stress richieste per una determinata materia prima strategica, dovrebbe essere la Commissione stessa a condurle. È opportuno che la Commissione suggerisca anche le potenziali strategie che possono essere adottate dalle autorità pubbliche e dai soggetti privati al fine di attenuare i rischi di approvvigionamento, come la costituzione di scorte strategiche o l’ulteriore diversificazione dell’approvvigionamento. Al fine di raccogliere le informazioni necessarie all’attuazione di misure relative al monitoraggio e alle prove di stress, la Commissione dovrebbe coordinarsi con il pertinente sottogruppo permanente del comitato, mentre gli Stati membri dovrebbero individuare e monitorare i principali operatori di mercato.
(46)
Le scorte strategiche rappresentano un importante strumento per mitigare le perturbazioni dell’approvvigionamento, in particolare per le materie prime critiche. Sebbene lo strumento per le emergenze nel mercato unico quale proposto dalla Commissione consentirebbe l’eventuale sviluppo di tali scorte strategiche in caso di attivazione della modalità di vigilanza nel mercato unico, gli Stati membri e le imprese non hanno l’obbligo di costituire le loro scorte strategiche prima di una perturbazione dell’approvvigionamento. Inoltre non esiste un meccanismo di coordinamento in tutta l’Unione che permetta di effettuare una valutazione comune e un’analisi delle potenziali sovrapposizioni e sinergie. Pertanto, come primo passo, e tenendo conto dell’attuale mancanza di informazioni pertinenti, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sulle potenziali scorte strategiche e, ove presenti, sul fatto che siano gestite da autorità pubbliche o da operatori economici per conto degli Stati membri. Tali informazioni dovrebbero includere i livelli di scorte strategiche disponibili per ogni materia prima strategica su base aggregata, le prospettive in termini di livelli di scorte strategiche, nonché le norme e le procedure applicabili a tale scorta strategica. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto del costo e dello sforzo necessario per rendere disponibili i dati, nonché del loro impatto sulla sicurezza nazionale, e dovrebbe stabilire termini adeguati per fornire le informazioni richieste. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere all’analisi le informazioni relative alle scorte strategiche degli operatori economici, sebbene non siano oggetto di una richiesta di informazioni. La Commissione dovrebbe gestire i dati in modo sicuro e pubblicare le informazioni solo a livello aggregato. Come secondo passo, sulla base delle informazioni acquisite, è opportuno che la Commissione elabori un progetto di parametro di riferimento per quello che dovrebbe essere considerato un livello di sicurezza delle scorte strategiche dell’Unione, tenendo conto del consumo totale annuo dell’Unione delle materie prime strategiche in questione. Sulla base di un confronto tra le scorte strategiche esistenti e i livelli complessivi delle scorte strategiche di materie prime strategiche in tutta l’Unione, il comitato, in accordo con la Commissione, dovrebbe quindi poter formulare pareri non vincolanti, destinati agli Stati membri, su come aumentare le convergenze e incoraggiarli a costituire le proprie scorte strategiche. Nel fare ciò, il comitato dovrebbe tenere conto della necessità di continuare ad incentivare lo sviluppo di scorte strategiche da parte di operatori privati o pubblici che utilizzano materie prime strategiche.
(47)
Per promuovere un ulteriore coordinamento, è opportuno che la Commissione assicuri lo svolgimento delle necessarie consultazioni degli Stati membri prima della partecipazione degli stessi ai consessi internazionali in cui è possibile che siano discusse tali scorte strategiche, in particolare attraverso l’apposito sottogruppo permanente del comitato. Analogamente, al fine di incrementare la complementarità tra il presente regolamento e altri strumenti orizzontali o specifici, è opportuno che la Commissione garantisca che le informazioni raccolte e aggregate siano trasmesse ai meccanismi di vigilanza o di governance delle crisi, come il gruppo consultivo previsto dalla proposta relativa allo strumento per le emergenze nel mercato unico, il consiglio europeo dei semiconduttori istituito dal regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (22), il consiglio HERA istituito dalla decisione della Commissione 2021/C 393 I/02 (23) o il consiglio per le crisi sanitarie istituito a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio (24).
(48)
Affinché siano sufficientemente preparate ad affrontare le perturbazioni dell’approvvigionamento, le imprese di grandi dimensioni che producono tecnologie strategiche nell’Unione impiegando materie prime strategiche dovrebbero effettuare una valutazione dei rischi delle loro catene di approvvigionamento. In questo modo si garantirà che le suddette imprese tengano conto dei rischi di approvvigionamento delle materie prime strategiche e, ove necessario, che sviluppino strategie di attenuazione adeguate per essere meglio preparate in caso di perturbazione dell’approvvigionamento. Nell’ambito di tale valutazione dei rischi, tali imprese di grandi dimensioni dovrebbero mappare le origini delle loro materie prime strategiche, analizzare i fattori che potrebbero influire sui loro approvvigionamenti e valutare le loro vulnerabilità alle perturbazioni dell’approvvigionamento. Nel caso in cui siano individuate vulnerabilità, le imprese di grandi dimensioni interessate dovrebbero adoperarsi per attenuarle. Tale valutazione dei rischi dovrebbe basarsi sui dati acquisiti dalle imprese presso i loro fornitori e, se tali dati non fossero disponibili, dovrebbe basarsi, nella misura del possibile, sui dati disponibili al pubblico o pubblicati dalla Commissione. Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere la trasmissione al consiglio di amministrazione delle imprese una relazione su tale valutazione dei rischi. Per tenere conto della necessità di proteggere i segreti commerciali e d’impresa e limitare l’esposizione delle vulnerabilità delle imprese, tale relazione non dovrebbe essere resa pubblica. Tali misure dovrebbero portare a considerare ulteriormente i costi delle potenziali perturbazioni dell’approvvigionamento, senza prescrivere strategie di attenuazione specifiche.
(49)
Molti mercati di materie prime strategiche non sono completamente trasparenti e sono concentrati sul lato dell’offerta, con conseguente incremento del potere contrattuale dei venditori e aumento dei prezzi per gli acquirenti. Per contribuire a ridurre i prezzi per le imprese stabilite nell’Unione, la Commissione dovrebbe istituire un sistema in grado di aggregare la domanda degli acquirenti interessati. Onde evitare un impatto sproporzionato sulla concorrenza nel mercato interno, la Commissione, in consultazione con il comitato, dovrebbe effettuare una valutazione dell’impatto del sistema sul mercato per ciascuna materia prima strategica inserita nel sistema. Nello sviluppare tale sistema, la Commissione dovrebbe tenere conto dell’esperienza acquisita in iniziative simili, in particolare in relazione all’acquisto in comune di gas stabilito a norma dal regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio (25). Tutte le misure previste da tale meccanismo dovrebbero essere compatibili con il diritto della concorrenza dell’Unione.
(50)
Le disposizioni sul monitoraggio e sulle scorte strategiche incluse nel presente regolamento non comportano l’armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e non sostituiscono i meccanismi esistenti. Gli incentivi al monitoraggio e alla preparazione ai rischi dovrebbero essere in linea con il diritto dell’Unione. Gli atti legislativi dell’Unione come il proposto strumento per le emergenze nel mercato unico, finalizzato ad anticipare, mitigare e affrontare crisi che incidono sul funzionamento del mercato interno, o il regolamento (UE) 2022/2372 potrebbero applicarsi alle materie prime strategiche e critiche in caso di crisi o di minaccia, nella misura in cui tali materie prime rientrano nell’ambito di applicazione di tali atti legislativi. La complementarità e la coerenza tra il presente regolamento e gli strumenti di crisi dell’Unione dovrebbero essere garantite dalla Commissione attraverso lo scambio di informazioni tra i pertinenti organi consultivi e di governance istituiti da tali atti legislativi.
(51)
La maggior parte delle materie prime critiche è costituita da metalli, che in linea di principio possono essere riciclati all’infinito, anche se, talvolta, con un deterioramento della qualità. Ciò rappresenta un’opportunità per passare a un’economia realmente circolare nel contesto della transizione verde, aumentando nel contempo la disponibilità di materie prime critiche e contribuendo in tal modo a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Dopo una fase iniziale di rapida crescita della domanda di materie prime critiche per le nuove tecnologie, in cui l’estrazione primaria e la trasformazione costituiranno ancora la fonte predominante, il riciclaggio dovrebbe ridurre sempre più la necessità di estrazione primaria e gli impatti ad essa associati. Ciò dovrebbe avvenire mantenendo nel contempo un elevato livello di capacità di riciclaggio dell’Unione attraverso un mercato forte delle materie prime critiche secondarie. Tuttavia attualmente i tassi di riciclaggio della maggior parte delle materie prime critiche sono bassi, come dimostrato dai flussi di rifiuti, quali batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche e veicoli, spediti in paesi terzi per essere riciclati. Spesso i sistemi e le tecnologie di riciclaggio non sono adatti alle specificità di tali materie prime. L’innovazione svolge un ruolo importante nel ridurre il fabbisogno di materie prime critiche, nell’attenuare i rischi di carenze degli approvvigionamenti e nel contribuire allo sviluppo di tecnologie di riciclaggio per estrarre in modo corretto e sicuro le materie prime critiche dai rifiuti. È dunque necessaria un’azione tempestiva che affronti i diversi fattori che ostacolano il concretizzarsi delle potenzialità offerte dalla circolarità.
(52)
Gli Stati membri possiedono importanti competenze nel campo della circolarità, ad esempio nell’ambito dei sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti. Tali competenze dovrebbero essere utilizzati per aumentare i tassi di raccolta e di riciclaggio dei flussi di rifiuti ad alto potenziale di recupero di materie prime critiche, inclusi i rifiuti elettronici, sfruttando ad esempio incentivi finanziari come sconti, ricompense monetarie o sistemi di cauzione-rimborso, preservando al contempo l’integrità del mercato interno. Al fine di aumentare l’uso di materie prime critiche secondarie, si potrebbe anche includere tariffe differenziate in relazione alla responsabilità del produttore, purché tali tariffe siano previste dal diritto nazionale, per favorire i prodotti contenenti una quota maggiore di materie prime critiche secondarie recuperate da rifiuti riciclati conformemente alle norme ambientali stabilite dal diritto dell’Unione. Tali materie prime critiche secondarie recuperate dai rifiuti dovrebbero includere il recupero effettuato conformemente alle norme di paesi terzi che offrono una protezione equivalente a quella delle norme dell’Unione. Anche le autorità degli Stati membri dovrebbero fare la differenza, in quanto acquirenti di materie prime critiche e di prodotti che le contengono, e i programmi nazionali di ricerca e innovazione dovrebbero fornire risorse significative per migliorare lo stato delle conoscenze e delle tecnologie riguardanti la circolarità delle materie prime critiche e l’efficienza dei materiali. Gli Stati membri dovrebbero infine promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, migliorando la disponibilità delle informazioni e affrontando gli ostacoli giuridici, economici e tecnici. Una possibile soluzione che gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione riguarda la creazione di meccanismi di condivisione del rischio tra gli operatori e lo Stato membro per promuovere il recupero dalle strutture di deposito dei rifiuti chiuse. Il comitato dovrebbe inoltre agevolare lo scambio di migliori prassi tra gli Stati membri sull’elaborazione e l’attuazione dei loro programmi nazionali.
(53)
In passato, in molte regioni dell’Unione, si praticava l’estrazione di materie prime e di conseguenza l’Unione ha una quantità significativa di rifiuti di estrazione in strutture di deposito chiuse che, dato l’interesse nato solo di recente per la loro importanza economica, in genere non sono state analizzate dal punto di vista del loro potenziale in termini di materie prime critiche. Il recupero di materie prime critiche dalle strutture di deposito di rifiuti di estrazione può potenzialmente accrescere la capacità dell’Unione creando al tempo stesso valore economico e occupazione nelle regioni un tempo minerarie, spesso colpite dalla deindustrializzazione e attualmente in declino. La mancanza di attenzione al contenuto di materie prime critiche e di informazioni su di esso, in particolare in relazione alle strutture di deposito dei rifiuti chiuse, costituisce un ostacolo fondamentale alla possibilità di sfruttare maggiormente il potenziale delle materie prime critiche presenti nei rifiuti di estrazione.
(54)
Il recupero di materie prime critiche dalle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione dovrebbe essere parte del processo di valorizzazione di tali strutture. La direttiva 2006/21/CE fissa requisiti elevati di protezione dell’ambiente e della salute umana per la gestione dei rifiuti dell’industria estrattiva. Pur essendo opportuno mantenere tali requisiti elevati, dovrebbero essere stabilite misure aggiuntive per massimizzare il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione.
(55)
Gli operatori delle strutture di deposito di rifiuti di estrazione, sia esistenti sia nuove, dovrebbero eseguire uno studio di valutazione economica preliminare sul recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione presenti nel sito e da quelli che verranno generati. Conformemente alla gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (26), è opportuno dare priorità alla prevenzione della produzione di rifiuti contenenti materie prime critiche, estraendo queste ultime dal volume estratto prima che si trasformi in rifiuto. Nell’elaborazione di tale studio gli operatori dovrebbero raccogliere le informazioni necessarie, comprese quelle riguardanti le concentrazioni e le quantità di materie prime critiche nei rifiuti di estrazione, ed effettuare una valutazione delle molteplici opzioni riguardanti i processi, le operazioni o gli accordi commerciali che potrebbero consentire un recupero economicamente redditizio delle materie prime critiche. Tale obbligo si aggiunge agli obblighi previsti dalla direttiva 2006/21/CE e dalle misure nazionali di recepimento ed è direttamente applicabile. Nel corso della sua attuazione, gli operatori e le autorità competenti dovrebbero cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di integrare nella misura del possibile le procedure.
(56)
Per rimediare all’attuale mancanza di informazioni sul potenziale di materie prime critiche delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, gli Stati membri dovrebbero creare una banca dati contenente tutte le informazioni pertinenti per promuovere il recupero, in particolare le quantità e le concentrazioni di materie prime critiche nelle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione, conformemente alle norme dell’Unione in materia di concorrenza. Le informazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in formato digitale e di facile utilizzo per consentire l’accesso a informazioni più dettagliate e tecniche. Per agevolare l’accesso alle informazioni, gli Stati membri dovrebbero, ad esempio, fornire un punto di contatto per consentire scambi più approfonditi con i potenziali sviluppatori di progetti di recupero di materie prime critiche. La banca dati dovrebbe essere concepita in modo da permettere ai potenziali promotori di progetti di individuare facilmente le strutture che presentano un elevato potenziale di recupero economicamente redditizio. Per non disperdere le limitate risorse, gli Stati membri dovrebbero seguire un approccio graduale nella raccolta di informazioni ed eseguirne le fasi più impegnative solo per le strutture più promettenti. Le attività di raccolta delle informazioni dovrebbero essere finalizzate a fornire informazioni accurate e rappresentative sulle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e a ottenere la migliore indicazione possibile del potenziale di recupero delle materie prime critiche.
(57)
Un’ampia varietà di prodotti contiene magneti permanenti: le turbine eoliche e i veicoli elettrici sono le applicazioni più importanti e in più rapida crescita, ma anche altri prodotti, tra cui dispositivi di risonanza magnetica, robot industriali, mezzi di trasporto leggeri, generatori di freddo, pompe di calore, motori elettrici, elettropompe industriali, lavatrici automatiche, asciugatrici a tamburo, forni a microonde, aspirapolvere e lavastoviglie, ne contengono quantità significative, che vale la pena di recuperare. I motori elettrici dovrebbero essere inclusi anche quando sono presenti in altri prodotti. La maggior parte dei magneti permanenti, in particolare i tipi dalle prestazioni più elevate, contiene materie prime critiche, come neodimio, praseodimio, disprosio e terbio, boro, samario, nichel o cobalto. Riciclarli è possibile ma oggi nell’Unione questo avviene solo su piccola scala o nell’ambito di progetti di ricerca. I magneti permanenti dovrebbero quindi essere un prodotto prioritario per aumentare la circolarità, promuovendo in tal modo un mercato secondario per i magneti permanenti e garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime critiche.
(58)
Un prerequisito per un riciclaggio efficace dei magneti permanenti è che i riciclatori abbiano accesso alle informazioni necessarie sulla quantità, il tipo e la composizione chimica dei magneti permanenti in un prodotto, la loro collocazione e il rivestimento, le colle e gli additivi utilizzati, nonché le informazioni su come rimuovere in modo sicuro i magneti permanenti dal prodotto. Inoltre, per giustificare economicamente il riciclaggio dei magneti permanenti, i magneti permanenti incorporati nei prodotti immessi sul mercato dell’Unione dovrebbero, nel tempo, contenere una quantità crescente di materie prime riciclate. Pur garantendo trasparenza sul contenuto riciclato in una prima fase, è opportuno fissare una soglia minima di contenuto riciclato in seguito a una valutazione specifica del livello adeguato e dei possibili impatti.
(59)
Le materie prime critiche vendute sul mercato dell’Unione sono spesso certificate per quanto riguarda la sostenibilità della loro produzione e catena di approvvigionamento. La certificazione può essere ottenuta nel contesto di un’ampia gamma di sistemi di certificazione pubblici e privati, aventi portata e livelli di rigorosità diversi, il che può creare confusioni riguardo alla natura e alla veridicità delle dichiarazioni sulla sostenibilità relativa delle materie prime critiche immesse sul mercato dell’Unione sulla base di tale certificazione. È opportuno attribuire alla Commissione le competenze per l’adozione di atti di esecuzione che riconoscano i sistemi di certificazione da considerarsi affidabili, fornendo alle autorità competenti e ai partecipanti al mercato una base comune per la valutazione della sostenibilità delle materie prime critiche. Dovrebbero essere riconosciuti solo i sistemi di certificazione che contengono disposizioni per la verifica e il monitoraggio della conformità da parte di terze parti indipendenti. Per quanto riguarda la tutela dell’ambiente, i sistemi di certificazione dovrebbero coprire i rischi connessi, ad esempio, all’aria, all’acqua, al suolo, alla biodiversità e alla gestione dei rifiuti. Le prescrizioni relative a tutte le dimensioni della sostenibilità dovrebbero garantire un livello elevato di protezione sociale e ambientale e dovrebbero essere coerenti con il diritto dell’Unione o con gli strumenti internazionali elencati in un allegato. Al fine di garantire procedure efficienti, i promotori di progetti dei quali è richiesto il riconoscimento come progetti strategici dovrebbero poter contare sulla partecipazione a un sistema di certificazione riconosciuto come elemento di prova pertinente per dimostrare che il loro progetto è attuato in modo sostenibile, contribuendo in tal modo a un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche. Nell’avvalersi di tale opzione, i sistemi di certificazione riconosciuti dovrebbero contemplare tutte le dimensioni della sostenibilità. Nel riconoscere tali sistemi di certificazione, la Commissione dovrebbe tenere conto dell’esperienza acquisita nella valutazione dei sistemi di certificazione nel contesto di altri atti legislativi dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la valutazione di sistemi analoghi nel contesto dei regolamenti (UE) 2017/821 (27) e (UE) 2023/1542 (28) del Parlamento europeo e del Consiglio.
(60)
La produzione di materie prime critiche in diverse fasi della catena del valore provoca impatti ambientali, tanto sul clima quanto sull’acqua, sul suolo, sulla fauna o sulla flora. Al fine di limitare tali danni e incentivare la produzione di materie prime critiche più sostenibili, è opportuno conferire alla Commissione il potere di elaborare un sistema per il calcolo dell’impronta ambientale delle materie prime critiche, che comprenda un processo di verifica, in modo da garantire che le informazioni relative a tale impronta siano visibili al pubblico quando le materie prime critiche sono immesse sul mercato dell’Unione e da facilitare la circolarità delle materie prime critiche. Il sistema dovrebbe basarsi sulla considerazione di metodi di valutazione scientificamente validi e di norme internazionali pertinenti nell’ambito della valutazione del ciclo di vita. L’obbligo di dichiarare l’impronta ambientale di una materia prima critica dovrebbe essere applicato solo quando si è giunti alla conclusione, sulla base di una valutazione specifica, che esso contribuirebbe agli obiettivi climatici e ambientali dell’Unione facilitando l’approvvigionamento di materie prime critiche con minore impronta ambientale e non inciderebbe in modo sproporzionato sui flussi commerciali e sui costi economici. Una volta adottate le pertinenti norme di calcolo, la Commissione dovrebbe definire classi di prestazione per le materie prime critiche, consentendo così ai potenziali acquirenti di confrontare agevolmente la relativa impronta ambientale delle materie prime critiche disponibili e orientando il mercato verso materie critiche più sostenibili. I venditori di materie prime critiche dovrebbero assicurarsi che la dichiarazione dell’impronta ambientale sia a disposizione dei loro clienti. La trasparenza in merito alla relativa impronta delle materie prime critiche immesse sul mercato dell’Unione potrebbe anche consentire l’adozione di altre politiche a livello dell’Unione e nazionale, come incentivi o criteri per gli appalti pubblici verdi, favorendo la produzione di materie prime critiche aventi un impatto ambientale inferiore.
(61)
I metodi dell’impronta ambientale stabiliti nella raccomandazione (UE) 2021/2279 della Commissione (29) costituiscono una base pertinente per l’elaborazione delle pertinenti norme di calcolo. Essi si basano su metodi di valutazione scientificamente validi che tengono conto degli sviluppi a livello internazionale e riguardano gli impatti ambientali, compresi i cambiamenti climatici e gli impatti legati all’acqua, all’aria, al suolo, alle risorse, all’uso del territorio e alla tossicità.
(62)
È opportuno che la conformità dei prodotti o delle materie prime critiche alle prescrizioni volte a migliorare la circolarità dei magneti permanenti e a quelle riguardanti la dichiarazione dell’impronta ambientale delle materie prime critiche sia valutata dal fabbricante responsabile prima che questi siano immessi sul mercato, e che tali prescrizioni siano effettivamente applicate dalle autorità nazionali competenti. Le disposizioni in materia di conformità e di vigilanza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) e alla direttiva 2009/125/CE sono concepite per affrontare tale sfida e dovrebbero pertanto applicarsi anche a tali prescrizioni. Alla Commissione dovrebbe pertanto essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il presente regolamento al fine di garantire che tali disposizioni si applichino, se del caso, nel contesto del presente regolamento. Per garantire ulteriormente l’uso ottimale dei quadri normativi esistenti, è opportuno che la conformità dei prodotti soggetti all’omologazione a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (31) o del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) sia applicata attraverso il sistema di omologazione esistente.
(63)
La Commissione dovrebbe, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), chiedere a una o più organizzazioni europee di normazione di elaborare norme europee a sostegno degli obiettivi del presente regolamento.
(64)
L’Unione ha concluso partenariati strategici sulle materie prime con paesi terzi, al fine di attuare il piano d’azione sulle materie prime critiche del 2020. Al fine di diversificare l’approvvigionamento, è opportuno che tali sforzi proseguano. Per sviluppare e garantire un quadro coerente per la conclusione di futuri partenariati strategici, gli Stati membri e la Commissione dovrebbero, nell’ambito della loro interazione in sede di comitato, discutere, tra l’altro, il raggiungimento degli obiettivi prefissati dai partenariati esistenti, la scelta dei paesi terzi prioritari per i nuovi partenariati, il contenuto di tali partenariati e la loro coerenza e le loro potenziali sinergie con la cooperazione bilaterale degli Stati membri con i paesi terzi interessati. Ciò non dovrebbe pregiudicare le prerogative del Consiglio in conformità dei trattati. L’Unione dovrebbe instaurare partenariati reciprocamente vantaggiosi con i mercati emergenti e le economie in via di sviluppo, in linea con la sua strategia «Global Gateway», che contribuiscano alla diversificazione della sua catena di approvvigionamento di materie prime e apportino un valore aggiunto alla produzione in tali paesi.
(65)
I progetti strategici nei paesi terzi, in particolare in assenza di un partenariato strategico, possono essere particolarmente rischiosi per gli investitori e spesso dipendono fortemente dal sostegno politico nel paese terzo. Tale problema può essere attenuato con una maggiore condivisione dei rischi tra le imprese interessate, che agiscono nell’interesse strategico dell’Unione. È dunque opportuno fornire un sostegno anche per consentire alle imprese, ivi incluso quando agiscono in qualità di consorzi, fatta salva l’applicazione dell’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), di accedere ai mercati dei paesi terzi che non rientrano in un partenariato strategico o in un accordo di libero scambio. Tale sostegno potrebbe comprendere la creazione di una rete di sostegno che le aiuti a stabilire contatti nel paese terzo interessato e a raccogliere informazioni sulle circostanze locali e regionali.
(66)
La mancanza di progressi verso gli obiettivi e i parametri di riferimento relativi alla capacità e alla diversificazione stabiliti nel presente regolamento potrebbero indicare la necessità di adottare misure aggiuntive. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare i progressi conseguiti verso il conseguimento di tali obiettivi e parametri di riferimento.
(67)
Affinché l’onere amministrativo a carico degli Stati membri resti contenuto, è opportuno che i vari obblighi di comunicazione siano semplificati e che la Commissione elabori un modello che consenta agli Stati membri di adempiere ai loro obblighi di comunicazione su progetti, esplorazione, monitoraggio o scorte strategiche in un unico documento pubblicato periodicamente, la cui divulgazione può essere riservata o limitata.
(68)
Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva tra le autorità competenti a livello dell’Unione e nazionale, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell’applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell’assolvimento dei loro compiti. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, dipendenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e i dipendenti di altre autorità degli Stati membri, non dovrebbero divulgare le informazioni da essi acquisite o scambiate a norma del presente regolamento, laddove tali informazioni siano protette dal segreto professionale. Tale obbligo dovrebbe anche applicarsi al comitato. È opportuno che i dati collazionati a norma del presente regolamento siano gestiti e conservati in un ambiente sicuro.
(69)
È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di aggiornare gli elenchi delle materie prime strategiche e critiche, stabilire parametri di riferimento per la capacità di riciclaggio dell’Unione sulla base delle materie prime strategiche disponibili nei rifiuti, adattare gli elementi e le prove da prendere in considerazione nella valutazione del rispetto dei criteri di riconoscimento per i progetti strategici, stabilire quote minime per il neodimio, il disprosio, il praseodimio, il terbio, il boro, il samario, il nichel e il cobalto recuperati dai rifiuti post-consumo, che devono essere presenti nel magnete permanente incorporato in taluni prodotti, stabilire norme per il calcolo e la verifica dell’impronta ambientale delle diverse materie prime critiche e stabilire classi di prestazione relative all’impronta ambientale per le diverse materie prime critiche. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (34). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(70)
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per: a) specificare i modelli da utilizzare per le domande di riconoscimento dei progetti strategici, le relazioni sullo stato di avanzamento dei progetti strategici, i programmi nazionali di esplorazione e le relazioni degli Stati membri relative all’esplorazione, al monitoraggio, alle scorte strategiche e alla circolarità; b) specificare quali prodotti, componenti e flussi di rifiuti devono essere considerati dotati di un rilevante potenziale di recupero di materie prime critiche; e c) determinare i criteri e la loro applicazione per il riconoscimento dei sistemi relativi alla sostenibilità delle materie prime critiche. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (35).
(71)
Per garantire il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri prevedano sanzioni per le imprese che non rispettano i loro obblighi, tra cui quelli riguardanti la preparazione ai rischi, le relazioni sui progetti e le informazioni sulla riciclabilità. È dunque necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il mancato rispetto del presente regolamento. È altresì necessario che gli Stati membri garantiscano che i promotori di progetti abbiano accesso, se del caso, a un ricorso amministrativo o giurisdizionale conformemente al diritto nazionale.
(72)
La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento. Conformemente al paragrafo 22 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell’Unione e dovrebbe servire da base per le valutazioni d’impatto di possibili ulteriori misure. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione del presente regolamento e sui progressi compiuti in termini di conseguimento dei suoi obiettivi, anche per quanto riguarda i parametri di riferimento relativi alla capacità e alla diversificazione. La relazione dovrebbe inoltre, sulla base dell’attuazione delle misure relative alla trasparenza dell’impronta ambientale delle materie prime critiche, valutare l’opportunità di stabilire soglie massime relative all’impronta ambientale. La Commissione dovrebbe altresì valutare la necessità di parametri di riferimento per il 2040 e il 2050 e per le singole materie prime strategiche, la coerenza tra il presente regolamento e il diritto ambientale dell’Unione, in particolare per quanto riguarda lo status prioritario dei progetti strategici, l’impatto del sistema di acquisto in comune istituito a norma del presente regolamento sulla concorrenza nel mercato interno e l’opportunità di stabilire ulteriori misure per aumentare la raccolta, la cernita e il trattamento dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda gli scarti metallici.
(73)
Nella misura in cui eventuali misure previste dal presente regolamento costituiscano aiuti di Stato, le disposizioni relative a tali misure non pregiudicano l’applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE.
(74)
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro atto a garantire l’accesso dell’Unione a un approvvigionamento sicuro, resiliente e sostenibile di materie prime critiche, anche favorendo l’efficienza e la circolarità lungo tutta la catena del valore, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
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